
Le scadenze imposte dalla Direttiva NIS 2 sono strutturate per garantire l’adeguamento graduale e proporzionato dei soggetti coinvolti. Si riporta di seguito un riepilogo dei principali termini temporali previsti:
Il 17 gennaio 2025 rappresentava la scadenza, stabilita dall’articolo 42 del D.Lgs. 138/2024, per la registrazione sulla piattaforma digitale ACN dei seguenti fornitori di servizi: fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio; gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello; fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio; fornitori di servizi di cloud computing; fornitori di servizi di data center; fornitori di reti di distribuzione dei contenuti; fornitori di servizi gestiti; fornitori di servizi di sicurezza gestiti; fornitori di mercati online; fornitori di motori di ricerca online; fornitori di piattaforme di servizi di social network;
il termine ultimo per la registrazione sulla piattaforma ACN per tutti gli altri soggetti che
rientrano nell’ambito di applicazione del decreto è fissato al 28 febbraio 2025;
entro il 31 marzo 2025, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), basandosi sulle
registrazioni effettuate, avrà costituito l'elenco dei soggetti essenziali e importanti;
l'Autorità nazionale competente NIS comunica ai soggetti, entro metà aprile 2025, l'inclusione o meno nell'elenco dei soggetti NIS e adotta gli obblighi di base in materia di sicurezza informatica e notifica di incidenti;
entro metà maggio 2025 i soggetti che hanno ricevuto la notifica di inclusione nell'elenco dei soggetti essenziali o importanti devono comunicare e aggiornare tempestivamente (i.e. non oltre 14 giorni) qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse, tramite la piattaforma ACN;
i soggetti NIS devono adempiere agli obblighi di base in materia di notifica di incidenti entro gennaio 2026, ovvero entro 9 mesi dalla ricezione della notifica di inclusione nell'elenco dei soggetti NIS;
infine, entro ottobre 2026 (18 mesi dalla ricezione della notifica di inclusione nell'elenco), i
soggetti NIS devono adempiere agli obblighi di base in materia di sicurezza informatica.
Scadenze annuali ricorrenti
Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno – ad eccezione del termine previsto per il 17 gennaio 2025 – i soggetti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 138/2024 devono registrarsi o aggiornare la propria registrazione sulla piattaforma digitale dell'ACN, fornendo o aggiornando almeno le seguenti informazioni: «la ragione sociale; l'indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono; la designazione di un punto di contatto, indicando il ruolo presso il soggetto e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi email e i numeri di telefono; ove applicabile, i pertinenti settori, sottosettori e tipologie di
soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV»;
entro il 31 marzo di ogni anno l'ACN redige l'elenco dei soggetti essenziali e importanti;
Secondo l'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 138/2024, dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno, dalla prima comunicazione di inserimento nell'elenco dei soggetti NIS, i soggetti essenziali e importanti devono comunicare e aggiornare, tramite la piattaforma digitale, «un elenco delle proprie attività e dei propri servizi, comprensivo di tutti gli elementi necessari alla loro caratterizzazione e della relativa attribuzione di una categoria di rilevanza».
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